Legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi."
(Pubblicata in G. U. 18 agosto 1990, n. 192)
Capo I - Princìpi
Art. 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia
e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge
e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento,
il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio
di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento
è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2,
il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile del procedimento
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge
o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta,
a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti
di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi
di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento
possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire
loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere
noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà
di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti
ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo
24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse,
accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale
del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione
di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri
cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento
ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena
di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo
in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano
nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano
la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati
di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate
nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i
nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire
ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza
di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,
possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso
da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione
procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente
valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri.
4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
Art. 14 - bis
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio
nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta
anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina
vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta
in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate,
si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono
la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate
dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni
o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti
delle province.
Art. 14 - ter
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata
prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la
conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse
statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo
stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più
regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero
dei lavori pubblici.
Art. 14 - quater
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta
la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3,
e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma
5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del
Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la
valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato,
a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di
impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione
nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti
di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è
in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e
il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che
per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite
le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione
procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo
27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati
in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente
o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività
privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta,
permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni
edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno
1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti
di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi,
spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività
e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi
effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio
di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro
atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di
un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie
di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal
medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico
interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione
dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli
19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni
non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti
a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è
punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che
il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività
ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto
a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti
il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni,
formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione
di cui all'articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita
nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome,
gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare
le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione
del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari
per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668,
e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di differire l'accesso
ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o
gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è
comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei
casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta
giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni,
le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione
ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima
pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a
tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di
accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali
due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione
dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con
il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale
sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche
dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti,
ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente
articolo.
28. 1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 - (Segreto d'ufficio) - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza
Capo VI - Disposizioni finali
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni
in essa contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate,
il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere
atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 24.